STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMAZIONE PROFESSIONISTI DEL FUMETTO E DELL’ILLUSTRAZIONE
“SFeI” Scuola Di Fumetto e Illustrazione
Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
a- È costituita ai sensi degli articoli 36 e segg. del C.C. l’Associazione Culturale riconosciuta "SFeI (Scuola di Fumetto e Illustrazione)", con sede in Bra c/o Il centro di Aggregazione Giovanile Comunale sito in Via Edoardo Brizio n°10.
b -L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
c -La durata dell’associazione è illimitata.
Articolo 2 - FINALITÀ E SCOPI
L’Associazione "SFeI" è apolitica, non persegue fini di lucro ed è organizzata come centro permanente di vita associativa a
carattere volontario.
Gli scopi dell’Associazione sono:
a -promuovere la qualificazione professionale degli aspiranti nel settore, al fine di ottenere un costante miglioramento della qualità
espressa, adeguata al ruolo del fumetto come linguaggi, mezzo di comunicazione di massa, forma d'arte e strumento culturale.
Le nuove tecnologie in campo artistico, video ludico e cinematico con corsi di formazione specifici.
b- favorire la comunicazione, i contatti e gli scambi tra gli aspiranti e gli operatori del settore;
c- creare le condizioni per favorire l'inserimento di aspiranti operatori nella professione;
d- salvaguardare e promuovere valori quali la solidarietà, il superamento delle barriere culturali e religiose, il superamento di
ogni discriminazione, anche attraverso la realizzazione delle pari opportunità;
e- organizzazione di attività culturali, editoriali, ricreative e solidaristiche relative al fumetto, l’animazione, l’illustrazione e le nuove tecnologie in ambito artistico.
L'Associazione si occupa di realizzare e favorire iniziative che portino al raggiungimento degli scopi citati.
Articolo 3 - SOCI
a -L'Associazione riunisce gli autori ed operatori professionisti e gli appassionati di fumetto, animazione, illustrazione e delle nuove tecnologie in ambito artistico.
I soci sono così qualificati:
b- soci fondatori:
sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione;
I soci fondatori esercitano il loro servizio all’interno dell’associazione e partecipano a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.
c- soci onorari:
sono soci onorari gli autori di particolare rilievo nominati ad honorem dal Consiglio Direttivo e coloro che hanno contribuito alla
fondazione dell’Associazione in modo particolarmente significativo, sia dal punto di vista finanziario che operativo;
d- soci ordinari:
può essere socio ordinario qualunque operatore professionale o gli aspiranti professionisti, secondo quanto citato nel regolamento
di attuazione del presente Statuto, e gli appassionati di fumetto, animazione, illustrazione e delle nuove tecnologie in ambito artistico;
e-L’iscrizione all’Associazione è libera e viene registrata in apposito "Libro dei Soci".
f-L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni
caso il diritto di recesso.
Articolo 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
a-I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative organizzate dall’Associazione.
Il diritto di voto è esercitato nelle forme e con le procedure previste dal regolamento di attuazione del presente Statuto e dal regolamento elettorale predisposti dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci si impegnano all'osservanza del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi dell'Associazione.
b-I soci hanno il dovere di collaborare, ognuno secondo le proprie capacità e possibilità, per il raggiungimento degli scopi e delle finalità che l’Associazione si prefigge.
c-L’opera prestata da soci nei confronti dell’Associazione si intende a titolo gratuito, salvo che, a causa del particolare impegno richiesto, non intervengano patti diversi tra il socio stesso e l’Associazione.
Articolo 5 - PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
a-La qualità di socio si perde per decesso (scioglimento o liquidazione nel caso di soci aziende o enti), dimissioni, per morosità o indegnità. La morosità viene dichiarata dall’Organo Amministrativo dell'Associazione; l’indegnità viene sancita dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 6 - PATRIMONIO SOCIALE
a-Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai contributi versati dai Soci, nonché dai beni mobili ed immobili che saranno acquistati con le risorse finanziarie di cui al successivo comma.
b-Le entrate sono costituite:
b1- dalle quote versate dai Soci che sono non trasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili;
b2- da contributi, erogazioni liberali e lasciti diversi;
b3- da altri proventi di natura finanziaria e patrimoniale;
b4- da eventuali avanzi di gestione che saranno impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.
Articolo 7 - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO
a-L’esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno ed il rendiconto consuntivo - economico e finanziario – sarà predisposto dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi, ovvero sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla fine di ogni esercizio.
b-Eventuali ricavi e costi derivanti dall’esercizio di attività commerciali sono inseriti in apposite voci del rendiconto consuntivo dell’Associazione.
c-L’Assemblea dei soci delibera sull’utilizzazione di proventi, che deve essere comunque in linea con le finalità statutarie dell’Associazione.
d-E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
e- Il rendiconto consuntivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
Articolo 8 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
I Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria almeno una volta all’anno tra il 1° Gennaio e 30 Giugno mediante comunicazione scritta, contenente la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, l’ordine del giorno e l’estratto del rendiconto consuntivo ovvero mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione e pubblicazione nel sito Internet dell’Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, per deliberare:
a) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) le eventuali modificazioni del presente Statuto o su altre questioni presentate alla competenza dell’Assemblea Generale;
c) il regolamento elettorale per l’elezione degli organi dirigenti dell’Associazione;
d) l’elezione degli Organi Sociali;
e) il regolamento di attuazione dello Statuto
f) il programma dell’attività predisposto dal Consiglio Direttivo
Articolo 9 - ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE
L’Assemblea generale dei Soci può riunirsi straordinariamente in altra data in seguito a convocazione del Presidente dell’Associazione o del Consiglio Direttivo oppure per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci.
Articolo 10 - VALIDITÀ’ DELLE ASSEMBLEE GENERALI E DELLE RELATIVE DELIBERAZIONI
L’Assemblea generale è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Se durante l’Assemblea vengono messi in discussione argomenti non compresi nell’ordine del giorno, si potrà deliberare sugli stessi solo se all’Assemblea sia presente, almeno, la metà più uno dei soci. In caso contrario tali argomenti saranno messi all’ordine del giorno dell’Assemblea immediatamente successiva.
Per gli argomenti all’ordine del giorno le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei partecipanti all’Assemblea, salvo le
deliberazioni riguardanti l’approvazione e la modifica del Regolamento Elettorale, le modificazioni statutarie, lo scioglimento e la distribuzione di utili (ove previsti), avanzi netti di gestione, riserve o fondi, che devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti all’Assemblea stessa.
Articolo 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri, eletti fra i Soci. La carica di Consigliere è prestata a titolo gratuito, salvo che, per particolari incarichi svolti per conto dell’Associazione, non sia disposto diversamente dal Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando a consigliere uno tra i soci.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Segretario.
Articolo 12 – CONVOCAZIONE, DELIBERAZIONI E PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, secondo quanto stabilito nell’avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno, per deliberare in merito al rendiconto annuale nei 30 giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto stesso e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta 2/3 dei consiglieri.
Per la validità della deliberazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il Presidente ha la facoltà di esercitare il voto
supplementare, che gli spetta nel caso di un consigliere assente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per legge o Statuto riservato all’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il Regolamento di attuazione dello Statuto e il regolamento elettorale per il migliore funzionamento dell'Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre le eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci e deliberare sugli eventuali provvedimenti a carico dei soci, fissando tutti i conseguenti adempimenti.
E' facoltà del Consiglio Direttivo attribuire, nel proprio ambito, particolari e determinate funzioni e poteri al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più Consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei Consiglieri designato a tale funzione ad inizio seduta. E' peraltro possibile che l'approvazione del verbale venga richiesta nella riunione successiva, in modo unanime, mediante apposizione di firma di tutti i consiglieri presenti.
E' cura del Segretario la preparazione e la redazione dei verbali di ogni riunione ordinaria o straordinaria del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente ha la rappresentanza e la responsabilità legale dell'Associazione e la firma legale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, ovvero, in caso di indisponibilità del Vicepresidente, ad un Consigliere appositamente designato dal Consiglio Direttivo.
È compito del Presidente convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci e prepararne l'ordine del giorno.
Il Direttore Coordinatore della Scuola di Fumetto e illustrazione SFeI o eventuali delegati alle varie attività funzionali e gestionali, svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare lo svolgimento della gestione amministrativo–contabile dell’Associazione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e la corrispondenza dei rendiconti economici e patrimoniali alle risultanze delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo, riferendo in merito con apposita relazione. Gli accertamenti eseguiti dovranno essere registrati nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.
Articolo 15 - CONTROVERSIE
I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgessero con l’Associazione e/o fra di loro, per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Qualunque controversia dovesse insorgere con riferimento alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed all’esecuzione dello Statuto verrà rimessa ad un Collegio di Arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.
Gli Arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo congiuntamente dalle parti, oppure - in caso di disaccordo – dal Presidente del Tribunale di Alba.
Articolo 16 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto dall’assemblea deliberando e votando
conformemente all’ultimo comma dell’articolo 15 dello statuto ad uno o più enti che perseguono uno scopo simile e sono animati da uno spirito analogo a quello dell’Associazione disciolta, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ovvero dalle leggi vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i Soci dell’Associazione disciolta.
Articolo 17 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del C. C. e delle leggi speciali.
Visto approvato il 30 gennaio 2010
Il Segretario Il Presidente
Franco COLOMBANO Giulio PENNELLA